Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il testo della legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, nei suoi articoli fondamentali, rende obblighi molte delle disposizioni e degli indirizzi propri dei codici deontologici medici e infermieristici; chiarisce inoltre come gli articoli 2,13 e 32 della Costituzione e gli articoli 1,2 e 3 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea debbano declinarsi in materia sanitaria.

Il consenso informato, la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e il rispetto della dignità nella fase finale della vita, le indicazioni per minori ed incapaci, le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la pianificazione delle cure sono i pilastri di una legge che oggi da indirizzo alle scelte dei curanti e dei pazienti.

Nell'ambito delle demenze questo significa che non è più scontato che il malato non sappia nulla della sua diagnosi e che anzi egli, pur nel limite cognitivo, ha “il diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione (art. 3 Minori e incapaci comma 1) e che nelle prime fasi, dove il malato può ancora autonomamente comprendere e scegliere,  egli “ha il diritto di conoscere in modo completo diagnosi, prognosi e pro e contro dei trattamenti che gli vengono proposti” (art. 1 comma 3); nello stesso tempo il curante è richiamato al dovere di rispettare i suoi voleri (art.1 comma 6) da ricercare all'interno di una relazione di cura (art. 1 comma 2) in cui tutti, l’equipe e i familiari se il paziente lo desidera, possono contribuire. Il CONSENSO INFORMATO – non quello dato con la firma di un modulo - è quindi il primo tassello perché il paziente possa effettuare una pianificazione condivisa delle cure (art. 5) e decidere – conoscendo anticipatamente la sicura impossibilità in futuro di potersi autodeterminare – di redigere le proprie disposizioni anticipate di trattamento, anche scegliendo un fiduciario (art. 4) che ne interpreti il volere.

La nuova legge insomma impone un cambiamento di prospettiva al medico, all'equipe, alla famiglia spesso restia a comunicare al malato la sua malattia, e all'intera società, ricordando a tutti questi attori come il malato debba essere riconosciuto come persona in tutte le fasi di malattia e come la comunicazione, la valorizzazione delle sue competenze residue, il rispetto della sua autodeterminazione nella fase iniziale come negli ultimi giorni di vita tramite e di tutto ciò che per lui costituisce dignità, tramite le DAT o la pianificazione anticipata di cura, deve – e non solo può – essere garantito come diritto fondamentale.

La legge 219/2017 individua i Comuni come primo e unico luogo in cui è possibile depositare senza oneri le proprie DAT.  Nel prossimo futuro sarà prevista anche la possibilità, per quelle regioni che hanno istituito il fascicolo elettronico, di depositare le DAT nel circuito, rendendole disponibili al clinico in una eventuale situazione di emergenza. Ad oggi dunque il percorso di deposito delle proprie dichiarazioni non è ancora  a regime, e pertanto si segnala l'opportunità di indicare queste possibilità al paziente e ai suoi famigliari e di sfruttare, nel percorso di cura, la "pianificazione condivisa delle cure", ovvero di programmare con il paziente e, se lo desidera, con una persona a lui di fiducia, il programma terapeutico. Per altre specifiche (come depositare le DAT, come ritirarle, informazioni sul fiduciario e sulle DAT per le persone non capaci di intendere e volere) si rimanda alla legge. 

DAT_ALLEGATO.pdf

DECRETO 10 dicembre 2019 , n. 168 - Gazzetta Ufficiale n.13 del 17-1-2020 

Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). 

Presso il Ministero della Salute è stata istituita una banca dati destinata alla registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.